Anatocismo e Usura Bancaria

Con il termine anatocismo si indica un metodo di calcolo degli interessi che ne determina un aumento geometrico ed esponenziale. Se un capitale produce interessi in un dato periodo, gli interessi calcolati nel periodo successivo sono anatocistici se, oltre ad essere calcolati sul capitale, sono pure calcolati sugli interessi maturati nel periodo precedente. Si tratta di un metodo utilizzato da tutte le Banche italiane per calcolare gli interessi debitori maturati e maturandi sui conti correnti Bancari dei propri clienti.

Il sistema, in buona sostanza, funziona nella seguente maniera: se il conto corrente presenta alla singola chiusura contabile trimestrale, un saldo negativo per il correntista, gli interessi debitori maturati ed addebitati sul conto, vengono sommati al capitale raggiungendo un saldo di chiusura, comprensivo del capitale e degli interessi, sul quale verranno applicati, alla successiva chiusura trimestrale, nuovi interessi. Ad ogni chiusura trimestrale, quindi, gli interessi non sono computati soltanto sul capitale bensì sul capitale maggiorato degli interessi maturati nel trimestre precedente.

Il fenomeno è definito dagli addetti ai lavori “produzione di interessi su interessi con progressione geometrica” e determina un aumento esponenziale del debito originario scaturente dalla prima chiusura trimestrale di segno negativo; esso è facilmente verificabile con una perizia econometrica realizzata a regola d’arte, operazione che rientra nelle competenze di Andromeda Srl.


La Giurisprudenza

Accortasi che tale metodo di calcolo presentava profili di illegittimità, l’attuale comparto legislativo ha sancito l’illegittimità di tali fenomeni anatocistici, in maniera definitiva, con la sentenza n°21095/2004 delle sezioni unite della corte di cassazione.

Il divieto è assoluto per tutti i contratti di apertura di conto corrente sottoscritti prima del 09-04-2000, data di entrata in vigore della delibera del comitato interministeriale per il credito e risparmio che, su delega del legislatore ( d.Lgs 342/1999 ), ha stabilito che la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è legittima se è prevista anche la capitalizzazione degli interessi creditori ( c.D. Condizione di reciprocità ) e se la relativa clausola contrattuale è approvata specificatamente per iscritto dal correntista.

Le conseguenze pratiche dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale sono che tutti i titolari di conto corrente, aperto prima del 09-04-2000, hanno diritto alla restituzione degli interessi anatocistici addebitati sul conto. In ogni caso il correntista che cita in giudizio la propria Banca nel 2011 potrà richiedere e ottenere la restituzione degli interessi anatocistici addebitati sul conto dall'apertura fino al 2011, se il conto è stato aperto prima del 2000 (per i conti aperti dopo il 2000 la capitalizzazione trimestrale è legittima se la clausola è stata approvata Specificatamente per iscritto ed è prevista la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori).

Più il rapporto è risalente nel tempo più saranno le somme concretamente recuperabili.

Merita rilevare che l’eccezione relativa alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori può essere sempre sollevata, perché imprescrittibile, quando l’istituto Bancario ingiunge al debitore il pagamento del saldo negativo del conto corrente, mediante un decreto ingiuntivo, al quale il correntista può tempestivamente opporsi nel termine di quaranta giorni dalla notifica.

Per difendersi dalle pretese creditorie illegittime delle Banche, quando applicano interessi ultralegali capitalizzati trimestralmente, è fondamentale opporsi al decreto ingiuntivo perché, in mancanza di tempestiva opposizione, il decreto diventa definitivo ed inoppugnabile, per gli addetti ai lavori ” passa in giudicato”; ciò significa che nessuna contestazione può essere sollevata in ordine alle somme pretese dalla Banca ed indicate nella ingiunzione di pagamento;in tal caso, al correntista, non resta che pagare o subire le azioni esecutive promosse dalla Banca (che sovente comportano la perdita della casa di proprietà).


Anatocismo Bancario: a chi rivolgersi

Se il correntista è in difficoltà, la migliore difesa è l’attacco mediante un atto di citazione con il quale contestare il saldo apparentemente negativo rinveniente dal conto ed impedire che la Banca possa ottenere un Decreto Ingiuntivo. il decreto ingiuntivo presuppone infatti che il credito sia certo, liquido ed esigibile.

Se il credito è contestato, mediante un atto di citazione, al quale occorre allegare una relazione di consulenza tecnica contabile, viene a mancare il presupposto del decreto ingiuntivo ovvero la certezza del credito. Se il correntista si oppone al Decreto Ingiuntivo sarà il tribunale a decidere l’importo delle somme dovute alla Banca, che dovrà comunque attendere l’esito del giudizio.

In caso di opposizione al Decreto Ingiuntivo l’onere di provare la pretesa creditoria grava sulla Banca, la quale sarà costretta a produrre tutti gli estratti conto, sin dall’ inizio del rapporto, nonché copia del contratto di apertura del conto corrente.

Se la Banca non produce il contratto, il correntista potrà ottenere la riliquidazione del rapporto al tasso legale tempo per tempo vigente.

Se la Banca non produce tutti gli estratti conto il tribunale potrebbe revocare il decreto ingiuntivo per carenza di prova del credito perché l’estratto conto dell’ultimo periodo non è idoneo a dimostrare come si è formato il credito risultante dall’ultimo estratto conto.

Nella maggior parte dei casi, se il correntista è validamente assistito da avvocati specializzati nella materia, le pretese creditorie della Banca possono essere drasticamente ridimensionate.

Contestare preventivamente un saldo debitore od opporsi ad un decreto ingiuntivo ( sollevando eccezioni fondate sul divieto di anatocismo, sull’ illegittima applicazione di tassi ultralegali o sul superamento delle soglie anti- usura ex l. 108/1996) può fare la differenza tra il fallimento e la sopravvivenza dell’ azienda.

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